Tempi e costi dell’AUA

Il Regolamento prevede termini diversificati per la conclusione del procedimento per il rilascio dell’AUA. 

In particolare:

  • quando l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP, che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la Conferenza dei servizi oppure l’obbligo di indirla nei casi previsti dalla legge (art. 4, comma 4 del Regolamento);
     
  • allorquando l’AUA sostituisce i titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la Conferenza dei servizi. L’Autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, fatte salve eventuali integrazioni (in tale ultimo caso, il termine per l’adozione dell’AUA sale a 150 giorni: (art. 4, comma 5 del Regolamento);
     
  • qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’Autorità competente che, ove previsto, convoca la Conferenza dei servizi. L’Autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo (art. 4, comma 7).

Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti sostituiti, più gli eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i singoli titoli oggetto dell’AUA, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

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