Chi non può richiedere l’AUA

L’AUA non deve essere richiesta:

  • se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che, in base alle leggi statali o regionali, sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale. In caso di sottoposizione del progetto alla “verifica di assoggettabilità” alla VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo, prima di poter procedere con l’AUA;
  • per gli impianti che sono sottoposti alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), vale a dire le categorie di attività industriali che sono specificate nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione dell’AUA quei procedimenti autorizzativi che già prevedono l'emanazione di un provvedimento autorizzazione unica, in particolare:

  • l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208 del D.lgs. 152/2006);
  • l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (art. 12 del D.lgs. n. 387/2003);
  • l’autorizzazione unica per gli impianti di cogenerazione, alimentati da fonti convenzionali (art. 11 del D.lgs. 115/2008).

Tali procedimenti restano disciplinati dalle rispettive normative di settore.

Le nostre certificazioni


Seguiteci su:


Dove siamo
Centro Assistenza Ecologica Srl - Soc.Unipersonale

Via Caduti del Lavoro, 24/I 60131 Ancona

Indicazioni


©2024

Ecocae - Centro Assistenza Ecologica

- All rights reserved | Cookie policy