Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti
Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro ed agli Istituti previdenziali competenti.
Si tratta di:
- lavori particolarmente usuranti (art.2, D.M. Lavoro 19 maggio 2009), come:
- - lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- - lavori in cassoni ad aria compressa;
- - lavori svolti dai palombari;
- - lavori ad alte temperature;
- - lavorazione del vetro cavo;
- - lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- - lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori notturni (art.1, D.Lgs. n.66/03);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (art.1, co.1, lett.c), D.Lgs. n.67/11 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto):
- - prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti etc;
- - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- - costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- - apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- - elettrodomestici;
- - altri strumenti e apparecchi;
- - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori etc;
- - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art.1, co.1, lett.d), D.Lgs. n.67/11).