La possibilità di miscelare gli oli usati con caratteristiche di pericolo differenti deriva dalla modifica dell'articolo 216-bis del Dlgs 152/2006 (oli usati) che legittima, “in deroga” all'articolo 187 dello stesso “Codice ambientale” (cioé la norma che stabilisce il divieto generale di miscelazione dei rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità), la miscelazione degli oli usati.
Ovviamente debbono comunque essere rispettati i principi generali della disciplina in materia di rifiuti, la miscelazione deve essere effettuata da una impresa autorizzata e l'operazione deve essere conforme alle migliori tecniche disponibili.
Va infine sottolineato che rimane il divieto di miscelazione degli oli usati con altri tipi di rifiuti o sostanze, nonché l'obbligo di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati destinati a processi di trattamento diversi.
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