I punti focali del D.Lgs. 102/2014 sono:
SOGGETTI INTERESSATI
Ad oggi l’obbligo di effettuare la Diagnosi Energetica, come specificato nell’art. 8 del Decreto in esame, è in capo alle Grandi Imprese e alle Imprese a forte consumo di Energia: tale obbligo deve essere assolutamente assolto entro il 5 dicembre 2015 e dovrà essere successivamente ripetuto ogni 4 anni.
Nello specifico s’intendono per Grandi Imprese le aziende che hanno più di 250 dipendenti o che hanno un fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro. Mentre per Imprese Energivore tutte quelle attività che abbiano utilizzato almeno 2,4GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4GWh di energia diversa dell’elettrica e che siano caratterizzate da un rapporto tra il costo effettivo dell’energia e il fatturato pari almeno al 3%.
Non sono però soggette a tale vertenza le imprese che abbiano sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione includa “un audit energetico realizzato in conformità di dettati di cui all’Allegato II“ del D.Lgs. 102/2014. I report delle Diagnosi Energetiche vanno comunicati all’ENEA e ad ISPRA che ne cura la conservazione. Le imprese a forte consumo di energia sono obbligate, indipendentemente dalle loro dimensioni, ad eseguire le diagnosi e dare attuazione ai piani di miglioramento o in alternativa ad adottare un sistema di gestione conforme ISO 50001.
Per le piccole e medie imprese (PMI) sono previsti una serie di fondi di incentivazione a carattere annuale gestiti dalle Regioni, per lo svolgimento delle Diagnosi Energetiche e conseguente adozione degli interventi identificati nella diagnosi o per l’adozione di sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001.
REGIME SANZIONATORIO
Il regime sanzionatorio previsto coinvolge tutti gli attori chiamati ad avere un ruolo attivo nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica: le imprese, i gestori dei servizi energetici e i privati potenzialmente si troveranno a dover fare i conti con sanzioni amministrative anche importanti. Particolarmente onerose le sanzioni previste per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che, a seconda della casistica, possono vedersi comminare sanzioni amministrative da 4.000 a 40.000 euro in caso di mancata effettuazione della diagnosi energetica o da 2.000 a 20.000 euro se la diagnosi non è effettuata in conformità all’Allegato 2.
FIGURE QUALIFICATE
Il D.Lgs. 102/2014 supporta attivamente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato: lo fa introducendo strumenti finanziari utili al raggiungimento degli obiettivi “20-20-20”. Questo comporta la necessità che gli attori protagonisti dei futuri interventi di efficienza energetica, sia a livello civile che industriale, siano qualificati, accreditati e certificati da enti terzi. Nel Decreto sono individuate le seguenti figure professionali atte a soddisfare questi requisiti:
che dal 9 luglio 2016 dovranno essere obbligatoriamente certificati come segue:
Il Centro Assistenza Ecologia Srl è in grado di supportare le aziende nella gestione efficiente e razionale delle risorse energetiche con Diagnosi Energetiche di primo livello conformi all’Allegato II del Decreto Legislativo 102/2014 e si mette a disposizione per qualsiasi approfondimento e chiarimento chiamando il numero 071/290201 o tramite l’indirizzo e-mail gabbanelli@ecocae.it .
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