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Piano emergenza interno per impianti gestione rifiuti: entro il 04/03/19 i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti dovranno inviare al Prefetto competente le informazioni e i contenuti minimi del piano di emergenza interno, ai sensi dell’art. 26-bis della L. 132/2018, secondo quanto indicato successivamente nella circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Ambiente pubblicata il 13/02/19. Si ricorda che l’obbligo è applicabile a tutti gli impianti che sottopongono i rifiuti, propri o di terzi, alle operazioni di gestione R/D, tra cui: recupero solventi (R2), trattamento rifiuti inerti (R5), trattamento rifiuti in carta e cartone (R3), trattamento rifiuti metallici (R5), messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15).
MUD: il DPCM 24/12/18 conferma la struttura del MUD già utilizzato l'anno scorso e apporta alcune novità: obbligo per i gestori di specificare l’origine dei CER 19.12., 19.05.01; indicare se i CER 16.06.01, 16.06.05, 20.01.33 e 20.01.34 sono relativi a pile portatili; modifica di alcune descrizioni della “tipologia impianto”; istruzioni ad hoc per chi svolge sia il trasporto che il trattamento del medesimo rifiuto. Inoltre, la presentazione del MUD per l’anno 2019 viene prorogata al 22 giugno.
Responsabile tecnico rifiuti: il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha deliberato le prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico (RT), tra cui coordinare le attività degli addetti dell’impresa, definire le procedure di emergenza e le misure di prevenzione, vigilare sulla osservanza delle prescrizioni, controllare che iscrizioni e le autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti siano in corso di validità. Sono stati poi definiti i compiti specifici del RT per le diverse categorie di attività. Infine, dal 02/01/21 il RT di imprese iscritte alla data del 16/10/17 potrà sostenere la verifica di aggiornamento.
Registro elettronico nazionale: è stata confermata l’abolizione del SISTRI e l’introduzione del nuovo “Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti”, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, che obbligherà al suo utilizzo un numero di soggetti più ampio rispetto al vecchio sistema, e cioè: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189 c. 3 D.Lgs. 152/06. Con successivo decreto il Ministero dell'Ambiente detterà i termini entro i quali iscriversi, gli adempimenti, i contributi e le sanzioni a carico degli operatori.
Per saperne di più scarica la ECO & SAFETY NEWS di marzo 2019 del Centro Assistenza Ecologica Srl.
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