ECO & SAFETY NEWS gennaio 2020 – 2

NEWS AMBIENTE

NOVITÀ CONAI: CONTRIBUTO DA GENNAIO 2020

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale” come stabilito dal D.Lgs. 152/06 e smi.

CONAI ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale a partire dal materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo, stabilendo per ciascuno di essi un contributo.

Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura, in ragione dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.

Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

  • dell’imballaggio finito effettuato dall’“ultimo produttore” al “primo utilizzatore”;
  • del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.

Inoltre le stesse norme prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

CONTROLLI

CONAI ha predisposto delle procedure di controllo sulla corretta applicazione del Contributo Ambientale.

Il Regolamento CONAI individua le principali tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

  1. omessa applicazione del Contributo Ambientale;
  2. omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell’ambito dei controlli di cui all’art. 11, l’accertamento della effettiva applicazione;
  3. omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
  4. infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11;
  5. utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all’art. 4, comma 10.

La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate può variare dal 50% delle somme dovute in caso di prima infrazione, al 150% in caso di ulteriori infrazioni.

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