ECO & SAFETY NEWS febbraio 2019

News ambiente

Prevenzione dei rischi nella gestione dei rifiuti: con circolare n. 1121 del 21/01/2019 il Ministero dell’Ambiente ha fornito ulteriori criteri per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, tra cui troviamo l'essere provvisti di impianti di videosorveglianza, la presenza costante del direttore tecnico dell’impianto durante l’orario di operatività e la raccomandazione per le Autorità competenti di indicare nelle autorizzazioni le misure volte a prevenire il rischio incendi, commisurando a tale rischio le garanzie finanziare.

MUD: la scadenza ordinaria per la presentazione del MUD è il 30 aprile, per cui si ricorda la necessità di aggiornare i registri c/s, chiudere le giacenze dell’anno appena concluso e verificare che i documenti accessori (FIR, analisi, ecc.) siano disponibili e fruibili per la raccolta dei dati.

Materie prime e autorizzazioni: il gestore di un impianto che produce emissioni in atmosfera è tenuto a comunicare all’Autorità competente ogni variazione che possa comportare una modifica rispetto a quanto inizialmente presentato e approvato. Anche la variazione delle materie prime va considerata poiché da questa possono derivare modifiche nel funzionamento dell'impianto ed effetti sull'ambiente da sottoporre a nuova valutazione. Tutto ciò vale anche per le aziende che hanno aderito all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera: infatti, nel caso in cui vengano utilizzate sostanze o miscele aventi indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, l’azienda non può godere del regime semplificato e deve quindi aderire al regime ordinario entro tre anni dall'avvenuta variazione nella classificazione dei prodotti impiegati.

News sicurezza

Valutazione del rischio fulminazione: nell’ambito delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, occorre segnalare l’obbligo delle aziende di gestire correttamente la valutazione del rischio fulminazione. Anzitutto va posta l’attenzione sul rischio fulminazione relativo agli edifici che costituiscono lo stabilimento industriale. A tal riguardo occorre precisare che dal 2014 la valutazione rischio fulminazione, a seguito dell’abrogazione della CEI 81-3, dev’essere effettuata in accordo con le norme CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), CEI 81-30 e CEI EN 62858, dove i valori di NG (valutazione della densità di fulminazione al suolo) sono ottenuti da sistemi di rilevazione fulmini (LLS) superando, quindi, quanto previsto dalla precedente norma tecnica. Questo è un primo obbligo a cui il Datore di Lavoro deve adempiere, per verificare se gli edifici dello stabilimento possono essere classificati come autoprotetti o se invece si rende necessaria la realizzazione di impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche. Passiamo poi alla successiva disposizione, sempre in ambito di valutazione del rischio fulminazione, che troviamo questa volta nell’art. 80 del D.Lgs. 81/08. Dalla lettura di tale articolo ppare chiaro che, in mancanza della classificazione del rischio di fulminazione degli edifici, il Datore di Lavoro non potrà prendere le misure necessarie per salvaguardare i lavoratori dal rischio di fulminazione diretta e indiretta, così come indicato al comma 1 e conseguentemente non potrà valutare tale rischio, come richiesto dal successivo comma 2, né tantomeno adottare le misure atte a ridurlo o eliminarlo. Raccomandiamo pertanto di accertarsi che, all’interno della documentazione sulla sicurezza, sia compresa anche una valutazione del rischio di fulminazione degli edifici, elaborata secondo l’ultima revisione della norma CEI del 2014. Conseguentemente raccomandiamo di verificare che, anche sulla base delle risultanze di detta valutazione, si siano correttamente gestiti gli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’art. 80 del D.Lgs. 81/2008. Va infatti ricordato che la mancata o incompleta valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro comporta una grave infrazione da parte del Datore di Lavoro, che risulta così esposto al rischio di condanna penale. Non va neppure dimenticato che, sempre più spesso, tale condizione di mancata valutazione fa scattare le sanzioni amministrative previste in capo alla Società dal D.Lgs. 231/01.

Piano emergenza interno per impianti gestione rifiuti: l’art. 26-bis del D.L. 132/2018 introduce l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti di predisporre un Piano di Emergenza Interno (PEI) entro il 4 marzo 2019. Il PEI, che dovrà essere trasmesso anche al Prefetto competente per territorio al fine di elaborare il Piano di Emergenza Esterna, sarà riesaminato e sperimentato con una periodicità non superiore ai tre anni. Poiché il decreto sopra citato non distingue tra le tipologie di impianti e fa riferimento ai "gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione", l’obbligo del PEI è applicabile a tutti gli impianti che sottopongono i rifiuti, propri o di terzi, alle operazioni di gestione di cui ai punti da R1 a R12 e/o ai punti da D1 a D14 degli Allegati B e C Parte IV D.Lgs. 152/06. A titolo esemplificativo: recupero solventi (R2), trattamento rifiuti inerti (R5), trattamento rifiuti in carta e cartone (R3), trattamento rifiuti metallici (R5).

Per saperne di più scarica la ECO & SAFETY NEWS di febbraio 2019 del Centro Assistenza Ecologica Srl.

Le nostre certificazioni


Seguiteci su:


Dove siamo
Centro Assistenza Ecologica Srl - Soc.Unipersonale

Via Caduti del Lavoro, 24/I 60131 Ancona

Indicazioni


©2024

Ecocae - Centro Assistenza Ecologica

- All rights reserved | Cookie policy