Detassazione investimenti su impianti fotovoltaici

L’ambito del rimborso

Tutte le azienda PMI che hanno allacciato impianti fotovoltaici nel periodo di riferimento (vale anche su altri impianti ad energie rinnovabili, con modalità e scadenze diverse).

I beneficiari

Le Piccole e Medie Imprese (escluse le grandi imprese) - di cui al decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – comunemente PMI, che determinano il reddito in contabilità ordinaria. Nessuna limitazione in relazione all’attività svolta.

Il periodo di riferimento

Sono recuperabili gli investimenti in impianti allacciati dal 1° gennaio 2010 fino al 26 giugno 2012.

La scadenza della domanda

La presentazione della domanda di deduzione sulle imposte (integrativa alla dichiarazione dei redditi UNICO 2012)  va effettuata entro il 30 Settembre 2013

Le agevolazioni

La quota di reddito destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per un massimo del 20% (compatibile con Conto Energia).  L’investimento viene quindi portato in deduzione della base imponibile IRES o sull’imposta sui redditi delle persone fisiche, nei prossimi anni e fino ad esaurimento della capienza.

La perizia per la richiesta della detassazione

Le aziende di servizi energetici (Esco), possono redigere Perizie tecniche giurate che attestano la bontà degli investimenti effettuati a carattere ambientale.

Attraverso un’analisi  approfondita si puo’ ratificare le caratteristiche tecniche di produzione dell'impianto con le stime previsionali di produzione e fornire tutti i dati e le informazioni contabili di costo e di ricavo utili alle pratiche burocratiche da porre in essere.

 

Per informazioni contattare mailto:segreteria@ecocae.it

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