MUD
Rimangono invariati i soggetti obbligati alla comunicazione, mentre aumentano le informazioni da trasmettere.
Registro "cronologico" di carico e scarico
Si ampliano le informazioni da registrare con l'aggiunta della quantità di prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento e, se previsto, gli estremi del FIR; le tempistiche per effettuare tali annotazioni sono indicate nel nuovo D.Lgs. 116/2020.
Si aggiungono all'elenco delle esenzioni per la tenuta del registro anche le imprese e gli enti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, con meno di dieci dipendenti.
Gli imprenditori agricoli e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:
I centri di raccolta comunali sono obbligati alla tenuta del registro limitatamente ai rifiuti pericolosi e che la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal sito e in maniera cumulativa per ciascun rifiuto.
I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione possono essere conservati nel luogo di produzione dei rifiuti; per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore.
Si sottolinea l'importanza di provvedere all'aggiornamento dei registri di carico e scarico alla data attuale, vista la ripresa delle attività usuali, in caso di eventuali controlli.
Per saperne di più scarica la Eco & Safety News di gennaio 2021.
Via Caduti del Lavoro, 24/I 60131 Ancona